Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 mar 1957
Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione centrale dell'industria, con funzioni consultive per le questioni concernenti le attività industriali. Sono membri della Commissione predetta: 1) il Sottosegretario di Stato per l'industria, che la presiede; 2) il direttore generale dell'industria e delle miniere che ne è il vice presidente; 3) un rappresentante del Ministero del tesoro; 4) un rappresentante del Ministero del lavoro; 5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; 6) due rappresentanti della categoria degli industriali; 7) due rappresentanti della categoria dei lavoratori dell'industria; 8) un rappresentante della categoria degli ingegneri industriali. Alle riunioni della Commissione partecipano con voto deliberativo, anche i rappresentanti dei Ministeri e delle categorie professionali non indicati nel comma precedente, che siano interessati alle singole questioni deferite all'esame della Commissione ed eventualmente un avvocato dello Stato. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio possono essere chiamati a far parte della Commissione esperti estranei all'Amministrazione statale. Il Ministro per l'industria e il commercio ha altresì facoltà di istituire distinte sottocommissioni in località diverse da quella in cui la Commissione stessa ha sede, per quei compiti che la medesima, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, riterrà di delegare. Le sottocommissioni sono composte da rappresentanti dei Ministeri e delle categorie interessate come ai commi secondo e terzo nonché da esperti nei diversi settori industriali. L'ordinamento e il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Note all'articolo

  • La L. 5 gennaio 1957, n. 33 ha disposto (con l'art. 19) che "Sono soppressi: la Commissione centrale dell'industria, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-12;211#art-5