Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 gen 1948
È data facoltà al Ministro per l'industria e il commercio di vietare con proprio decreto, sui conforme parere della commissione prevista nell' e per un periodo di tempo il cui termine non può essere posteriore al 30 giugno 1947, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, l'ampliamento, il trasferimento, la riattivazione, la trasformazione e la ricostruzione di quelli esistenti. I divieti possono essere stabiliti anche per categorie di attività industriali specificatamente determinate e per alcune zone del territorio nazionale. Tuttavia la facoltà di divieto non può essere esercitata rispetto alle imprese per le quali siano previsti o che impieghino meno di trenta operai, sia progettata o installata una potenza inferiore a 50 cavalli vapore, e i cui impianti progettati e installati abbiano un valore inferiore a 5 milioni di lire, nè rispetto agli ampliamenti di stabilimenti già esistenti che comportino una spesa inferiore ai 5 milioni. I decreti di divieto di cui al secondo comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Note all'articolo

  • Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, numero 211, e' prorogato al 30 settembre 1947". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Il presente decreto [...] ha effetto dal 1° luglio 1947".
  • Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, gia' prorogato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 543, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 1947". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1947".
  • Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1947, n. 1523 ha disposto (con l'art. 2) che "E' prorogato altresi' al 31 marzo 1948 il termine stabilito nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, concernente la disciplina delle iniziative industriali, prorogato con decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1302". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il presente decreto [...] ha effetto dal 1 dicembre 1947".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-12;211#art-3