Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 mag 1946
Chiunque intenda provvedere alla costruzione di qualsiasi impianto industriale, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione di quelli esistenti, è tenuto a darne avviso al Ministero dell'industria e del commercio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, precisando la natura e la potenzialità produttiva dell'impianto, il capitale da investire, i particolari tecnici relativi al macchinario da installare e alle materie prime occorrenti e il programma di lavorazione. La disposizione del comma precedente si applica anche a coloro i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione all'impianto, all'ampliamento, al trasferimento, alla riattivazione, alla trasformazione e alla ricostruzione, in base alle norme indicate nell'.
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