Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 1 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 62. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-06;296#art-2