Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato italosammarinese del 31 marzo 1939, stipulata in Roma il 16 luglio 1945 per la revisione o l'adeguamento del canone corrisposto alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione medesima.
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