Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 mar 1946
Il Prefetto della provincia di Massa Carrara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Massa, Carrara e Montignoso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-01;48#art-3