Art. 1
1 / 3In vigore dal 8 mar 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. Decreto 12 gennaio 1928, n. 74;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il comune di Contigliano, aggregato con R. decreto 12 gennaio 1928, n. 74, al comune di Rieti, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rieti e di Contigliano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;67#art-1