Art. 2
2 / 3In vigore dal 24 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Colle d'Anchise e quello del comune di Boiano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni di Colle d'Anchise e di Boiano anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 818.
Al personale già in servizio presso il comune di Boiano che eventualmente sarà imquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;183#art-2