Art. 2
2 / 3In vigore dal 13 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Ollastra Simaxis e quello del comune di Simaxis saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 222.
Al personale già in servizio presso il comune di Simaxis che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici; non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;156#art-2