Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 apr 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Cannalonga e di Novi Velia e quello del comune di Vallo della Lucania saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. Decreto 8 novembre 1928, numero 2667 Al personale già in servizio presso il comune di Vallo della Lucania che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attributi posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;125#art-2