Art. 2
2 / 3In vigore dal 2 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Scapoli e quello di Colli al Volturno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. Decreto 26 gennaio 1928, n. 158.
Al personale già in servizio presso il comune di Colli al Volturno che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;124#art-2