Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mar 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI. PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 29 marzo 19238, n. 819; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Bauladu, aggregato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 819, al comune di Milis, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bauladu e Milis.
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