Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti Comuni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 9 aprile 1928, n. 910.
Al personale già in servizio presso il comune di Albanova che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;107#art-2