Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di Camastra e quello del comune di Naro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R decreto 25 marzo 1929, n. 562.
Al personale già in servizio presso il comune di Naro, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inqadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;106#art-2