Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 7 apr 1946
Il primo comma dell'art. 224 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente: "I contrassegni sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale che sarà designato, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-9