Art. 7

Art. 7

7 / 10
In vigore dal 7 apr 1946
L'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, è elevata a cinque centesimi. I tre quinti del provento sono devoluti a favore delle provincie, secondo le modalità che saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-7