Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 ago 1948
È istituita a favore delle provincie, un'addizionale nella misura di cinquanta centesimi per ogni lira delle tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88. La detta addizionale sarà riscossa con le stesse modalità previste dal citato decreto e versata ad apposite capitolo del bilancio di entrata dello Stato. In relazione a tali versamenti, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà annualmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari all'importo dei versamenti stessi. Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle provincie, per metà in ragione del numero degli abitanti e per metà in ragione della lunghezza delle strade in gestione di ogni provincia.

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 19) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947 l' addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 1° gennaio 1947.
  • Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058, nel modificare il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15) che tale modifica ha effetto dal 1 maggio 1947.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-5