Art. 4

Art. 4

4 / 10
In vigore dal 7 apr 1946
Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, è provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell' della legge anzidetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-4