Art. 4
4 / 10In vigore dal 7 apr 1946
Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, è provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell' della legge anzidetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-4