Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 apr 1946
Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all' del decreto stesso, dovrà essere tenuto conto del maggiore provento derivante dalla tariffa deliberata in applicazione dell'articolo precedente. Per gli appalti, invece, tanto ad aggio che a canone fisso, conferiti o confermati posteriormente alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, sul maggiore provento derivante dalla applicazione della nuova tariffa, è dovuto all'appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura: per riscossioni fino ad annue L. 200.000, aggio del 2%; per le ulteriori riscossioni annue: da L. 200.001 a L. 500.000, aggio del 1,50%; da L. 500.001 a L. 1.000.000, aggio del 1,00%; da L. 1.000.001 a L. 2.000.000, aggio del 0,75%; da L. 2.000.001 a L. 5.000.000, aggio del 0,50%; da L. 5.000.001 a L. 10.000.000, aggio del 0,30%; da L. 10.000.001 a L. 20.000.000, aggio del 0,20%; oltre L. 20.000.000, aggio del 0,10%. Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone. Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi d'accordo fra le parti, alla revisione del canone in relazione al presumibile maggiore provento. In caso di disaccordo, sarà seguita la procedura stabilita dal R. decreto 25 gennaio 1931, n. 36. Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio è tenuto a versare, per il detto maggiore provento, salvo conguaglio ed in aggiunta, alle rate di canone determinate ai sensi dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1945, n. 62, una quota provvisoria pari alla metà dell'ammontare delle suddette rate. Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi di esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-2