Art. 1
1 / 10In vigore dal 1 mag 1948
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937; n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614;
Vista la legge 7 aprile 1942, n. 409;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall' del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue:
BEVANDE (vedi art. 96) Unità Imposta
di misura in lire
Vini comuni............................... hl. 800
Vi si comprendono tutti i vini co-
munque confezionati (in fusti o in
altri recipienti) di gradazione alcoolica
superiore od uguale ai cinque gradi
dell'alcoolometro di Gay Lussac, e
non superiore a ventuno, esclusi quelli
delle voci successive.
Vini fini................................. hl. 3.000
Vi si comprendono tutti i vini spe-
ciali, quali il vermut, il marsala, i
vini liquorosi (crema marsala, mosca-
ti, aleatici e malvasie - passiti e non
passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi
in genere, i vini aromatici e gli ape-
ritivi base di vino la cui gradazione
alcoolica sia non superiore a ventuno
gradi.
...
Vini spumanti in bottiglia................ una 100
Note all'articolo
- Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-1