Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mag 1948
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni; Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16; Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937; n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614; Vista la legge 7 aprile 1942, n. 409; Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204; Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530; Sentito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Segretario di Stato e con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall' del decreto legislativo Luogotenenziale marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE (vedi art. 96) Unità Imposta di misura in lire Vini comuni............................... hl. 800 Vi si comprendono tutti i vini co- munque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini................................. hl. 3.000 Vi si comprendono tutti i vini spe- ciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, mosca- ti, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli ape- ritivi base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi. ... Vini spumanti in bottiglia................ una 100

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 ha disposto (con l'art. 28) che tale modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-18;100#art-1