Art. 2
2 / 5In vigore dal 24 feb 1946
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti prima della rivalutazione disposta col precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-07;30#art-2