Art. 2

Art. 2

2 / 5
In vigore dal 24 feb 1946
Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti prima della rivalutazione disposta col precedente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-07;30#art-2