Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 mar 1957
Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;122#art-3