Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Gonnoscodina e il nuovo organico del comune di Gonnostramatza saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Gonnoscodina e Gonnostramatza anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 24 novembre 1927, n. 2252. Al personale già in servizio presso il comune di Gonnostramatza che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;40#art-2