Art. 1
1 / 3In vigore dal 28 feb 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409;
Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409, con il quale veniva costituito il comune di Policastro del Golfo, e il R. decreto 10 marzo 1938, n. 294, con il quale si cambiava la denominazione di detto Comune in quella di Capitello, sono abrogati.
I comuni di Santa Marina e Ispani sono ricostituiti con il territorio ad essi pertinente prima dell'emanazione del R. decreto 1° marzo 1928, n. 409.
Il Prefetto della provincia di Salerno, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Santa Marina e Ispani.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;38#art-1