Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 feb 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Boscoreale e di Boscotrecase e quello del comune di Torres Annunziata saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione al comune di Torre Annunziata, disposta con R. decreto 29 marzo 1928, n. 686. Al personale già in servizio presso il comune di Torre Annunziata e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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