Art. 2
2 / 3In vigore dal 2 apr 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis e quello del comune di Sinnai, sono stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195.
Al personale già in servizio presso il comune di Sinnai che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti l'atto dell'inquadramnento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;121#art-2