Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 apr 1946
L'organico del ricostituito comune di Talamello e quello del comune di Mercatino Marecchia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1703. Al personale già in servizio presso il comune di Mercatino Marecchia che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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