Art. 1
1 / 2In vigore dal 6 feb 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia; e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti di requisizione in proprietà o in uso adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Tuttavia essi possono essere dichiarati validi, d'ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, quando risultino conformi alle esigenze di pubblici servizi.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai provvedimenti di requisizione adottati dagli organi della pubblica amministrazione in territorio occupato, preesistenti alla sedicente repubblica sociale italiana e che abbiano continuato a funzionare secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato italiano, e sempre che tali provvedimenti siano stati disposti nell'esclusivo interesse del servizio pubblico di competenza degli organi medesimi.
Fuori delle ipotesi previste nei comma che precede, sono convalidate le requisizioni in uso di alloggi disposte in favore di privati sinistrati o sfollati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-04;3#art-1