Art. 2
2 / 3In vigore dal 9 mar 1946
Gli organici dei ricostituiti Comuni e quello di Samo di Calabria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1504.
Al personale già in servizio presso il comune di Samo di Calabria e che evetualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;904#art-2