Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 mar 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1504; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . I comuni di Casignana, Caraffa del Bianco, S. Agata del Bianco e Samo, fusi con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1504, con l'unica denominazione di Samo di Calabria, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Reggio Calabria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni su indicati.
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