Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 feb 1946
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficio e del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato atta Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946 Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 76. - FRASCA
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