Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 8 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Siddi e quello del comune di Lunamatrona saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 23 giugno 1927, n. 1226. Al personale già in servizio presso il comune di Lunamatrona, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;876#art-2