Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 feb 1946
Gli organici dei comuni di Pimentel e di Samatzai saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1200. Al personale già in servizio presso il comune di Samatzai che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;874#art-2