Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 8 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Segariu e quelle del comune di Furtei saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1854. Al personale già in servizio presso il comune di Furtei e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;871#art-2