Art. 2
2 / 3In vigore dal 8 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Segariu e quelle del comune di Furtei saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto-legge 16 settembre 1927, n. 1854.
Al personale già in servizio presso il comune di Furtei e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;871#art-2