Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 7 feb 1946
L'organico del ricostituito comune di Sini e quello del comune di Baressa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Baressa e Sini anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 15 aprile 1928, n. 978. Al personale già in servizio presso il comune di Baressa e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-22;867#art-2