Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 30 nov 1945
L'importo all'assegno personale previsto dall' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente . Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dai precedenti articoli e del successivo . Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell' non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto , fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-8