Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 nov 1945
Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n, 137.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-4