Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 30 nov 1945
Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati: del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde; del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000; del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.000 annue lorde fino a lire 48.000; del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde. Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237. Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-16