Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 30 nov 1945
Il primo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente: « Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ». Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. È abrogato l' del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
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