Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 30 nov 1945
Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente , è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera a) del precedente . Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente , ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua mi miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti. Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-11