Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 nov 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni; Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo: di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente; di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali; di paga degli operai permanenti; di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo sono aumentate come appresso indicato: del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde; del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde; del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde; dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde; del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde. Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue: a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento; b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta; c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira; d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi. Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all', primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-21;722#art-1