Art. 7
7 / 9In vigore dal 23 gen 1946
Il termine posto al Comitato dalla lettera a) dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, perché stabilisca quali soci debbano essere radiati dall'Accademia, è prorogato di tre mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-16;801#art-7