Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 23 gen 1946
Fintanto che non saranno state fatte le elezioni dei soci nazionali di cui ai precedenti articoli, al presidente e al vicepresidente del Comitato previsto dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 178, e conferito l'incarico di reggere, governare e amministrare l'Accademia; di provvedere alla nomina del socio amministratore e dei soci segretari e di predisporre ogni altro atto relativo al primo provvisorio funzionamento scientifico e amministrativo dell'Accademia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-16;801#art-6