Art. 3
3 / 9In vigore dal 23 gen 1946
Le proposte per la nomina dei soci nazionali, di cui ai due precedenti articoli, saranno fatte dai soci nazionali che, confermati dal Comitato previsto dall' del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 178, facciano parte di ciascuna delle classi dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Le proposte saranno accompagnate da una relazione motivata.
Ciascuna delle classi per la quale dovranno farsi le elezioni formulerà, sulla base di dette proposte, delle terne che sottoporrà al voto delle classi riunite.
Le nomine dei soci eletti saranno sottoposte alla sanzione prescritta dallo statuto accademico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 95.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-16;801#art-3