Art. 9
9 / 12In vigore dal 23 nov 1945
Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-9