Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 23 nov 1945
Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367. Le agevolazioni fiscali di cui all' del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonché alle formalità ipotecarie marittime.
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