Art. 8
8 / 12In vigore dal 23 nov 1945
Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944 n. 367.
Le agevolazioni fiscali di cui all' del suddetto decreto s'intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonché alle formalità ipotecarie marittime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-8