Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 23 nov 1945
Fermo sempre il disposto del terzo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perché la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedente . Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatorio nei casi seguenti: a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave o galleggiante ipotecato per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fos;se coperta dalla indennità di assicurazione; b) ogni qualvolta la nave o galleggiante abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali, dopo trascorsi sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-7