Art. 3
3 / 12In vigore dal 23 nov 1945
Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso, spese di ricupero.
Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote b), c) e d) del compenso di riparazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-3