Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 23 nov 1945
Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-19;686#art-10