Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 nov 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
L'art. 14 del R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è sostituito dal seguente:
« L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 28 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-10-12;700#art-1